Consulenti Finanziari Indipendenti, Autonomi e Abilitati all’Offerta Fuori Sede
Capire le differenze

In un articolo precedente abbiamo visto come esistano diverse figure professionalmente abilitate ad offrire raccomandazioni in materia d’investimento e abbiamo elencato quelle iscritte all’Albo OCF.
Purtroppo c’è un po di confusione tra le varie figure di consulente finanziario, e il collegamento con la retribuzione a parcella o Fee Only. Facciamo chiarezza.

In questo articolo

Diversi "tipi" di consulente

Innanzitutto è opportuno sottolineare come il termine “consulente finanziario” sia troppo generico.

Non tutta la consulenza rientra nel campo ristretto in cui si focalizza quest’articolo, ossia sulla consulenza volta a fornire raccomandazioni specifiche e personalizzate in materia d’investimenti, detta anche consulenza MIFID (dal nome della direttiva europea che regolamenta l’attività).

Buona parte del lavoro di un pianificatore finanziario infatti riguarda altri ambiti che non sono coperti da questa direttiva, e al momento non hanno restrizioni particolari su chi possa fornire tale consulenza, che pertanto in gergo viene spesso chiata “consulenza generica”.

Il Consulente Finanziario Indipendente

Il Consulente Finanziario Indipendente non è attualmente una categoria professionale riconosciuta. Io stesso preferisco usare colloquialmente questo titolo: mi piace come suona e rispecchia davvero il modo in cui lavoro, ma sono consapevole del fatto che non sia il titolo giusto. L’aggettivo indipendente non denota una categoria particolare di consulenti e viene utilizzato a volte impropriamente.

Il Consulente Finanziario Autonomo

I Consulenti Finanziari Autonomi sono una categoria professionale riconosciuta, alla quale appartengo, e sono censiti appunto nella sezione Consulenti Autonomi dell’albo OCF, consultabile qui. Attualmente siamo poco più di 800.

I CFA hanno dei requisiti e dei limiti ben precisi:

  • non possono percepire commissioni o provvigioni

  • devono possedere il requisito d’indipendenza soggettiva

Retribuzione dei consulenti Finanziari Autonomi

Come abbiamo già visto questo significa che l’unica retribuzione del CFA è la parcella pagata dal cliente (fee), e che non può avere collaborazioni con società emittenti o che distribuiscono prodotti finanziari. Questo carattere d’indipendenza, richiesto per legge, è molto più significativo del fatto che lavori in proprio.

Riguardo la parcella è d’obbligo una precisazione: dev’essere trasparente e pattuita con il cliente, ma non è obbligatorio che sia un importo fisso in Euro. È infatti possibile stabilire parcelle in percentuale del capitale sotto consulenza, legare la parcella al rendimento del portafoglio, o come importo orario. Tutti questi modelli sono compatibili con la denominazione Fee Only, in quanto è l’unica remunerazione percepita dal CFA.

Infine i CFA possono lavorare anche all’interno delle Societa’ di Consulenza Finanziaria (SCF), che per statuto devono avere gli stessi requisiti dei CFA (indipendenza soggettiva e assenza di provvigioni). In tal caso, possono anche essere dipendenti della SCF. Il carattere saliente dell’indipendenza soggettiva rimane in quanto la SCF non emette strumenti e non può commercializzare quelli di altri, e il CFA deve rimanere iscritto nella sezione apposita dell’albo.

Il Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede

I Consulenti Finanziari Abilitati all’Offerta Fuori Sede sono l’altra categoria professionale riconosciuta in quest’ambito, e sono censiti nella sezione omonima dell’albo OCF. Attualmente sono circa 55000, e una volta venivano chiamati Promotori Finanziari.

I CFAOFS per definizione non sono indipendenti, perchè per poter essere iscritti all’Albo hanno il requisito di essere monomandatari. Questo significa che lavorano su mandato esclusivo di una società (la mandante), che può essere una banca, una SGR o altra rete.

Il loro compito, come dice chiaramente il titolo, è quello di effettuare un’Offerta Fuori Sede di prodotti finanziari. Anche se lavorano in modo “indipendente”, nel senso che non sono dipendenti ma lavorano in partita IVA, hanno alle spalle una struttura, a volte molto importante per quanto riguarda il marketing e la comunicazione, della quale collocano i prodotti come risposta alle necessità emerse in fase di consulenza.

Non tutti i CFAOS utilizzano il loro titolo per intero, presentandosi semplicemente con il piu’ breve e generico “consulente finanziario”. Putroppo questa pratica, anche se comprensibile per via dell’eccessiva lunghezza del loro titolo ufficiale, di fatto non esplicita il perimetro in cui questi professionisti possono lavorare.

Infine, dal momento che i CFAOFS non hanno il requisito di indipendenza soggettiva (al contrario, hanno un mandato), non possono lavorare per le SCF.

Retribuzione dei CFAOS

I CFAOS non hanno il divieto di percepire commissioni o provvigioni. Pertanto, anche se chiedono una parcella, è possibile (in quanto non vietato, e di fatto è lo standard) che percepiscano incentivi o provvigioni da parte della mandante. Questi modelli sono noti come Fee on Top o Fee Based.

Chi detiene i fondi?

Uno dei pochi aspetti che accomuna CFA e CFAOFS e’ che non possono detenere i fondi dei clienti. Nel caso del CFA, le raccomandazioni d’investimento saranno eseguite direttamente dal cliente o dalla banca/broker dietro indicazioni del CFA. Nel caso del CFAOFS invece i fondi per acquistare i prodotti collocati sono versati alla mandante, non al consulente.

Un consulente che richiede di versare i vostri fondi (non la parcella) in un suo conto vi sta truffando.

CFA e CFAOS a confronto

CFA

CFAOS

Vincolo d’indipendenza soggettiva

Può percepire provvigioni

Lavora a parcella

Lavora su mandato

Può lavorare per una SCF

Può detenere i fondi del cliente