Arbitrio per le controversie finanziarie
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso
la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti
professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi
ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività
disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.
524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la
richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla
cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno
natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in
presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione
extragiudiziale contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet
https://www.acf.consob.it/