Arbitrio per le controversie finanziarie

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso

la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti

professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui,

rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi

ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività

disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.

524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la

richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla

cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento

o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno

natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in

presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione

extragiudiziale contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet

https://www.acf.consob.it/